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6) Cosa dice la normativa in termini di trasparenza?

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sancisce che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

 

Sempre il D.L. n. 33/2013 dice inoltre che:Art. 6 comma 1:"Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (...)"

 

Art. 7:

"I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”

 

Vi è comunque una sostanziale differenza tra trasparenza come intesa nel D.L. 33/2013 e open data: la trasparenza riguarda solo le informazioni che sono comprese espressamente nella sezione “Amministrazione trasparente”, e che non riguardano solo dati, ma anche documenti; la pubblicazione di dati in open data può invece riguardare l’attività dell’ente in senso più ampio (ES: orari del trasporto pubblico), non compresi nella trasparenza.

 

Inoltre il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che quando si tratta di dataset contenenti dati personali l’obbligo di
pubblicazione dei dati in “formato di tipo aperto” non comporta che questi ultimi, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche “dati di tipo aperto” nei termini definiti dal CAD. Quest’ultima definizione si riferisce, infatti, alla disponibilità unita alla riutilizzazione del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato. Da questo consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria NON sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi finalità.

 

 

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